La Svizzera e il Brasile firmano una Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Berna, 04.05.2018 – Il 3 maggio 2018 la Svizzera e il Brasile hanno firmato a Brasilia una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito. Il trattato permetterà di garantire la certezza del diritto necessaria per l’ulteriore sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione fiscale tra i due Stati.

La CDI con il suo principale partner commerciale dell’America latina permette alla Svizzera di estendere la propria rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Si tratta infatti della prima CDI tra i due Paesi. La CDI garantisce la certezza del diritto e delinea un quadro convenzionale che si ripercuoterà positivamente sullo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Stati.

La CDI tiene conto dei risultati del progetto dell’OCSE per contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», progetto BEPS) e contiene, in particolare, una clausola antiabuso. Inoltre contempla una disposizione di assistenza amministrativa secondo il vigente standard internazionale in materia di scambio di informazioni su domanda.

I Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della CDI. Affinché possa entrare in vigore, dovrà ancora essere approvata dal Parlamento di entrambi gli Stati.

Di seguito è possibile trovare il testo della Convenzione in francese e portoghese:

Convention entre la Suisse et le Brésil contre les doubles impositions

CONVENÇÃO ENTRE A CONFEDERAÇÃO SUÍÇA E A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 

Confederazione Svizzera – Dipartimento federale delle finanzehttps://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-70663.html

 

Modifica parziale della legge sull’IVA svizzera (LIVA) per Contribuenti esteri

A seguito della revisione parziale della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA), entrata in vigore il 1 gennaio 2018, tutte le imprese che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari di almeno CHF 100.000, proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta, saranno obbligatoriamente assoggettate ad IVA in Svizzera.

Per il contribuente estero, l’assoggettamento è obbligatorio dalla data della prima prestazione in Svizzera se è presumibile che nei 12 mesi successivi sia raggiunto il limite della cifra d’affari, art. 14, cpv. 1, lett. b, LIVA.

L’impresa estera ha l’obbligo di designare un rappresentante che abbia il suo domicilio o la sua sede sul territorio svizzero. Il rappresentante può essere qualsiasi persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera. Al momento dell’iscrizione online all’IVA, l’impresa estera dovrà indicare obbligatoriamente il rappresentante fiscale svizzero. Non sarà possibile annunciarsi senza quest’ultimo.

Il nostro studio, al fine di regolarizzare la posizione ai fini IVA delle società estere in Svizzera, offre il servizio di valutazione dell’obbligo fiscale, l’assistenza all’iscrizione al registro IVA svizzero, la rappresentanza fiscale e quindi il domicilio presso il nostro studio, l’analisi delle esigenze specifiche, la consulenza continua sui singoli casi, la dichiarazione e la presentazione dei rendiconti trimestrali compresa la verifica delle fatture in entrata e in uscita, la corrispondenza e le consultazioni con l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni.

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