Modifica parziale della legge sull’IVA svizzera (LIVA) per Contribuenti esteri

A seguito della revisione parziale della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA), entrata in vigore il 1 gennaio 2018, tutte le imprese che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari di almeno CHF 100.000, proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta, saranno obbligatoriamente assoggettate ad IVA in Svizzera.

Per il contribuente estero, l’assoggettamento è obbligatorio dalla data della prima prestazione in Svizzera se è presumibile che nei 12 mesi successivi sia raggiunto il limite della cifra d’affari, art. 14, cpv. 1, lett. b, LIVA.

L’impresa estera ha l’obbligo di designare un rappresentante che abbia il suo domicilio o la sua sede sul territorio svizzero. Il rappresentante può essere qualsiasi persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera. Al momento dell’iscrizione online all’IVA, l’impresa estera dovrà indicare obbligatoriamente il rappresentante fiscale svizzero. Non sarà possibile annunciarsi senza quest’ultimo.

Il nostro studio, al fine di regolarizzare la posizione ai fini IVA delle società estere in Svizzera, offre il servizio di valutazione dell’obbligo fiscale, l’assistenza all’iscrizione al registro IVA svizzero, la rappresentanza fiscale e quindi il domicilio presso il nostro studio, l’analisi delle esigenze specifiche, la consulenza continua sui singoli casi, la dichiarazione e la presentazione dei rendiconti trimestrali compresa la verifica delle fatture in entrata e in uscita, la corrispondenza e le consultazioni con l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni.

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